(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4
                        del 28 gennaio 1993)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
          Individuazione della Unita' sanitaria competente
 
   1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, del decreto legge
30  ottobre  1987, n. 443, converito dalla legge 29 dicembre 1987, n.
531, la Giunta  regionale  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  dell'igiene, sanita' e assistenza sociale,
individua tra le Unita' sanitarie  locali  in  cui  e'  ripartito  il
territorio regionale, quella competente a gestire in forma unitaria i
rapporti  con  le  farmacie  relativi  all'erogazione dell'assistenza
farmaceutica.