(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 4 del 28 gennaio 1993) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Individuazione della Unita' sanitaria competente 1. In attuazione dell'articolo 4, secondo comma, del decreto legge 30 ottobre 1987, n. 443, converito dalla legge 29 dicembre 1987, n. 531, la Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene, sanita' e assistenza sociale, individua tra le Unita' sanitarie locali in cui e' ripartito il territorio regionale, quella competente a gestire in forma unitaria i rapporti con le farmacie relativi all'erogazione dell'assistenza farmaceutica.